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Art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza):
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e’ punito con l’ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Commenti:

  • l’articolo 726 non vieta espressamente il nudismo;
  • gli atti contrari alla decenza non devono essere confusi con gli atti osceni, molto piu’ gravi e puniti dall’art. 527 del codice penale;
  • la quasi totalita’ delle sentenze, nonche’ i recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, concordano nel ritenere che il Naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti;
  • le pene qui riportate sono quelle successive al Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274: Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468. Si veda in particolare l'art. 52 del decreto n.274 del 2000.