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Vademecum Denuncia.
La Legge italiana non vieta espressamente il nudismo. La Corte di Cassazione ha stabilito nel 2000, e per ben due volte, che non è reato nei luoghi in cui è consuetudine. Se tuttavia si viene denunciati ecco cosa fare per far valere i propri diritti.

Istruzioni in caso di denuncia.
Il naturismo NON e' espressamente vietato dalla Legge italiana e viene praticato su molte spiagge. Estremamente importante è stata la sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del marzo 2000 in cui si sancisce definitivamente che il naturismo non è reato nei luoghi in cui è consuetudine.
In un'altra sentenza (n. 1765 del 2000 ) la Corte di Cassazione ha ribadito che "la nudità ... sfugge a qualsiasi rilevanza penale ... in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista). "
A questa si e' aggiunta una recente sentenza di piena assoluzione del tribunale di La Spezia (sentenza N. 20564, del 10/10/2000, depositata il 24/11/2000).
Puo' tuttavia capitare di venire denunciati per presunta violazione dell'art. 726 del codice penale, ossia per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza.

Se si e' fatto naturismo in un luogo adatto, si hanno ottime probabilita' di non subire nessuna conseguenza, purche' si scriva al piu' presto una lettera alle Forze dell'Ordine che hanno effettuato la denuncia per informarle dei sani principi che sono alla base del Naturismo. E' questo un atto semplicissimo, ma importantissimo per il buon esito. La procedura di seguito descritta e' quella da seguire dopo l'entrata in vigore il 2 gennaio 2002 della Legge n.274 del 2000.

Indagini.
Per prima cosa tenere ben presente che con la denuncia non si e' imputati, ma solo indagati. Chiunque informato sui fatti deve far pervenire alle Forze dell'Ordine (carabinieri, polizia, etc., detti anche genericamente Polizia Giudiziaria) che hanno effettuato la denuncia, normalmente per lettera, informazioni ritenute utili sul luogo in cui veniva praticato il naturismo, in modo da chiarire che si trattava di luogo adatto e in cui il naturismo era ormai consuetudine. La lettera va spedita subito dopo la denucia, ossia prima che le Forze dell'Ordine trasmettano gli atti al Pubblico Ministero (PM).
E' importante capire che se non si fa nulla, ovvero se non si si scrive nessuna lettera, e' molto probabile che si venga chiamati a difendersi davanti al Giudice di Pace. Infatti il Giudice (PM) non avra' nessun elemento per stabilire se si e' colpevoli o meno.
Rivolgetevi all'Anita, che come associazione può essere determinante per poter fornire nel modo più corretto tutte le informazioni agli inquirenti.

Quando la Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia, etc.) che ha effettuato la denuncia e quindi ha avuto l'incarico di effettuare le indagini preliminari, trasmette la relazione al PM puo' chiedere:
1. l'archiviazione del caso, se ritiene che quanto segnalato non rappresenti reato;
2. l'autorizzazione a citare l'indagato davanti al Giudice di Pace, se invece ritiene che si sia commesso un reato.

Archiviazione.
Se il PM accetta la richiesta di archiviazione il procedimento penale si esaurisce. E' accaduto, ad esempio, a San vincenzo (LI) nel 1994 dove le denuncie sono state archiviate, grazie anche all'intervento dell'Anita, perchè il nudismo non è stato considerato un reato.
Ottenere una copia del decreto di archiviazione è molto importante perchè può risultare utile in casi analoghi.

Citazione in giudizio.
L'imputato viene invitato a presentarsi davanti al Giudice di Pace, accompagnata da un avvocato di fiducia. E' possibile, anzi quasi certa, l'assoluzione con formula piena, come accaduto nel 1995 a poi ancora nel 2000 ad alcuni naturisti denunciati a Guvano, in provincia di La Spezia, sempre che si sappiano adeguatamente esporre le ragioni dei naturisti e si riportino le gia' citate sentenze della Corte di Cassazione (n. 1765 e n.3775 del 2000) e dei tribunali ordinari.